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COMUNICATO STAMPA

SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀEUROPEE SULLA CAUSA CONCERNENTE L’OLAF

31 luglio 2003

In data 10 luglio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulla causa C-11/00 Commissione delle Comunità europee contro Banca centrale europea, in cui la Commissione contestava la validità della Decisione della Banca centrale europea 1999/726/CE, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5).

La BCE evidenzia che fra la Commissione e la BCE stessa vi è sempre stato pieno accordo sull’esigenza di contrastare le frodi e le altre attività illecite nella Comunità. La BCE attribuisce grande importanza agli sforzi tesi a combattere le frodi. È in questo spirito che la BCE ha stabilito, con la decisione del 7 ottobre 1999, un progetto generale di disciplina antifrode affidato a un comitato indipendente, con finalità di prevenzione e individuazione delle frodi e delle altre attività illecite lesive degli interessi finanziari della BCE; progetto che riflette il regime previsto dal regolamento europeo riguardante le indagini condotte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). La BCE prende atto della decisione della Corte di giustizia delle Comunità europee, secondo cui tale regolamento è applicabile alla BCE e, pertanto, la protezione degli interessi finanziari della BCE contro le frodi e le altre attività illecite deve essere assicurata nel quadro del regime generale vigente a livello europeo e non separatamente come avvenuto finora.

La BCE nota con favore che la Corte di giustizia sottolinea l’indipendenza della BCE stessa dichiarando: "gli autori del Trattato CE hanno manifestamente inteso garantire che la BCE sia in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essa attribuiti da questo Trattato". Pertanto, l’applicazione del regolamento europeo concernente le indagini condotte dall’OLAF non deve ledere l’indipendenza della BCE nello svolgimento dei propri compiti.

Nel pieno rispetto della decisione della Corte di giustizia in merito alla causa in questione, la BCE si adopererà al fine di adeguare le proprie regole e procedure interne all’a ssetto normativo di cui alla sentenza della Corte, e adotterà le misure necessarie al fine di assicurare uno stretto coordinamento con l’OLAF nella lotta contro le frodi.

A tale proposito, la BCE apprezza l’enfasi posta dalla Corte di giustizia sul fatto che "non si deve escludere che eventuali specificità legate all’assolvimento dei compiti della BCE se del caso siano prese in considerazione da quest’ultima" in sede di adozione delle necessarie procedure e condizioni tese a regolare le attività dell’OLAF nei confronti della BCE, e sul fatto che spetta alla "BCE di dimostrare la necessità delle restrizioni che essa stabilirebbe al riguardo". La BCE rileva che la Corte di giustizia ha riconosciuto che alcune informazioni delicate relative alle attività della BCE devono essere soggette al vincolo della riservatezza in modo da non mettere a repentaglio lo svolgimento dei compiti assegnati alla stessa dal Trattato CE.

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