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Oltre agli organi decisionali, la corporate governance della BCE prevede vari livelli di controllo interni ed esterni.
Esterni
Interni
Lo Statuto del SEBC prevede due livelli di controllo:
I revisori esterni esaminano i conti annuali della BCE (articolo 27.1 dello Statuto del SEBC), mentre la Corte dei conti europea verifica l’efficienza operativa della gestione della BCE (articolo 27.2).
Good Practices for the selection and mandate of the External Auditors according to Article 27.1 of the ESCB/ECB Statute (buone prassi per la selezione dei revisori esterni e il conferimento del relativo mandato ai sensi dell’articolo 27.1 dello Statuto del SEBC e della BCE), approvato dal Consiglio direttivo della BCE, 14 giugno 2012, en
Le relazioni dei revisori esterni vengono pubblicate nel Rapporto annuale della BCE (cfr. collegamento ad “Annual Reports” in alto a destra).
Per le relazioni della Corte dei conti europea e le risposte della BCE si confronti:
La Direzione Revisione interna opera sotto la diretta responsabilità del Comitato esecutivo; il mandato della Direzione è stabilito in un documento della BCE sulla revisione (ECB Audit Charter) approvato dal Comitato esecutivo e modificato da ultimo il 31 luglio 2007 ( pdf 24,1 kB, it).
Lo statuto si basa su standard professionali vigenti a livello internazionale, in particolare quelli dell’Istituto dei revisori interni (IRI).
La struttura di controllo interno della BCE si fonda su un approccio funzionale, in cui ciascuna unità organizzativa (Divisione, Direzione o Direzione Generale) è responsabile della propria efficienza e del controllo interno. A tal fine, le unità attuano procedure di controllo operativo nei rispettivi ambiti di responsabilità.
Un insieme di regole e procedure (cosiddetta “muraglia cinese”) impedisce ad esempio che informazioni riservate provenienti dalle aree responsabili dell’attuazione della politica monetaria raggiungano quelle a cui fa capo l’attività di gestione delle riserve ufficiali e dei fondi propri della BCE.
Inoltre, alcune unità organizzative svolgono funzioni consultive o propositive presso il Comitato esecutivo, riguardo a specifiche problematiche di controllo orizzontale.
Il quadro etico applicabile ai membri del personale della BCE, modificato il 1° gennaio 2011, fornisce indirizzi di condotta e stabilisce convenzioni, standard e termini di riferimento in campo deontologico. Tutti i membri del personale devono mantenere elevati standard di comportamento deontologico nell’assolvimento dei propri doveri presso l’istituzione nonché nelle relazioni con le banche centrali nazionali, le autorità pubbliche, gli operatori di mercato, i rappresentanti degli organi di informazione e la totalità dei cittadini.
Anche i membri del Comitato esecutivo della BCE si impegnano a rispettare i principi del quadro etico definito per il personale, in aggiunta al Codice supplementare di criteri deontologici da essi adottato.
I membri del Consiglio direttivo della BCE ottemperano a uno specifico Codice di condotta, che contempla la responsabilità di salvaguardare l’integrità e la reputazione del SEBC e della BCE e di preservare l’efficacia delle sue operazioni.
Per informazioni più dettagliate si invita a consultare:
Il Comitato esecutivo ha nominato un Consigliere per l’etica professionale che, in veste di alta autorità obiettiva e imparziale, fornisce indicazioni al personale della Banca riguardo a qualsiasi questione connessa al rispetto del quadro etico della BCE.
L’organo responsabile dell’approvazione del bilancio preventivo della BCE è il Consiglio direttivo, che lo adotta su proposta del Comitato esecutivo. Inoltre, in questo ambito il Consiglio direttivo è assistito dal Comitato per il bilancio preventivo.
In conformità con il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Comitato esecutivo ha nominato un funzionario responsabile della protezione dei dati, con effetto dal 1° gennaio 2002.
Torna a inizio paginaNel 1999 il Parlamento europeo e il Consiglio UE hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (“regolamento OLAF”) al fine di intensificare la lotta contro le frodi, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari delle Comunità. Il regolamento affida, in pratica, all’OLAF il compito di svolgere indagini interne in caso di sospetto di frodi in seno a istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’UE.
Torna a inizio paginaDecisione della BCE sulle norme applicabili alle indagini condotte dall’OLAF – Il 3 giugno 2004, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato la Decisione riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla BCE in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari delle Comunità europee e che modifica le condizioni di impiego per il personale della BCE (BCE/2004/11). Tale decisione è entrata in vigore il 1° luglio 2004.
Torna a inizio paginaPur comprendendo la necessità di severe misure volte alla prevenzione delle frodi, il Consiglio direttivo era dell’avviso che l’indipendenza e i compiti statutari della BCE precludessero l’applicazione del “regolamento OLAF” alla Banca. In tale spirito, aveva adottato la Decisione della BCE, del 7 ottobre 1999, relativa alla prevenzione delle frodi (BCE/1999/5) che stabiliva un progetto generale di disciplina antifrode sottoposto al controllo di un Comitato antifrode indipendente.
La Commissione europea, sostenuta dai Paesi Bassi, dal Parlamento europeo e dal Consiglio UE, ha successivamente contestato tale posizione (causa C-11/00). Il 10 luglio 2003 la Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata sulle argomentazioni delle parti e ha annullato la Decisione BCE/1999/5.
La decisione della Corte inseriva inequivocabilmente la BCE “nel contesto comunitario”, rilevando al tempo stesso la volontà del legislatore di assicurare che la BCE fosse in grado di assolvere in maniera indipendente i compiti ad essa attributi. Tuttavia, secondo la Corte tale indipendenza non segnava una totale separazione dalla Comunità e non sottraeva la BCE a qualsiasi norma di diritto comunitario. Ciò è coerente con l’approccio seguito dalla Banca. L’applicazione del “regolamento OLAF” non deve ledere l’indipendenza della BCE nello svolgimento dei suoi compiti.
Nello svolgimento della sua attività il Comitato antifrode della BCE ha elaborato i seguenti rapporti:
Svolge incarichi di revisione su mandato del Consiglio direttivo. La politica di revisione del SEBC ( pdf 23 kB, en) è stata definita dal Consiglio direttivo nell’intento di assicurare la verifica dei progetti e dei sistemi operativi congiunti a livello del SEBC. Tali attività di controllo sono coordinate dal Comitato dei revisori interni.
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